Considerazioni post presentazione del libro Anche Mozart copiava e plagiava i Beatles di Michele Bovi (e sulle Cause di plagio musicale)

di Luca Valsecchi

Venerdì 19 Gennaio 2024 ho presenziato alla presentazione milanese del nuovo libro di Michele Bovi, il giornalista che per primo in Italia si è occupato di plagio musicale attraverso numerosi “speciali” per Rai 1 e Rai 2.


In tale evento, fra le altre argomentazioni trattate, Bovi ha parlato di una certamente interessante iniziativa, come più volte succede, nativa in terra americana, e più precisamente ad opera di alcuni programmatori informatici facenti capo all’avvocato di Minneapolis Damien Riehl, i quali si propongono, grazie all’intelligenza artificiale, di offrire una via più celere ed equa, relativamente ad una innovativa gestione e risoluzione delle (annose) cause giudiziarie di plagio musicale.

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Non solo l’ IA è totalmente inadeguata, lo è l’intero sistema delle Cause di plagio

Ancor prima dell’evento, ho privatamente espresso a Bovi il mio parere negativo relativamente a tale innovazione, in quanto la cosiddetta “intelligenza artificiale” (la quale intelligenza non è), allo stato attuale è infinitamente lontana dal poter trattare tali complesse gestioni (il mio giudizio è stato confermato in detto evento dall’ingegnere del suono Dario Bontempi), soprattutto in considerazione del fatto che, anche se tale avveneristica opzione fosse attualmente tecnicamente possibile (la macchina determinerebbe il livello di corrispondenza musicale, nulla di più) non risolverebbe in alcun modo le contestazioni di plagio, visto che, come si capirà nel prosieguo della presente disamina, i problemi veri insorgono proprio nel momento in cui tutti i periti in Causa, dopo aver effettuato l’analisi comparativa dei brani, se necessario trascrivendo gli spartiti, convengono sul fatto che le musiche oggetto della stessa siano identiche.

Come è stato spiegato dall’intervenuto Avvocato Gianpietro Quiriconi, tra i maggiori esperti italiani di diritto d’autore, affinché una composizione musicale possa vedersi riconosciuta la sua tutela, deve godere di un aspetto imprescindibile, già di per sé totalmente sconosciuto alla schiera delle decine di migliaia di depositanti SIAE, e cioè il fatto che una musica per poter essere tutelata e quindi per poter rivendicare l’atto creativo – compositivo, debba rappresentare un unicum musicale, fino a quel momento inesistente.

Come Perito Musicale Certificato, confermo tale prassi generalizzata nelle Cause di plagio musicale, ma basata sull’assunto appena esposto, inerente l’originalità dell’opera, che contesto totalmente, per le ragioni che spiego a seguire.

Quasi nessun autore della leggera, se a digiuno di formazione musicale colta, è a conoscenza del fatto che, in ambito accademico (e si capirà, in ambito di tutela compositiva e di cause plagio, quanto sia più che di fondamentale importanza questo aspetto dell’ “Accademia”), il linguaggio tonale – musicale, l’unico in uso nella totalità dei sottogeneri “leggeri” più o meno moderni o attuali, è ritenuto letteralmente esaurito, decretando a prescindere la NON originalità, e quindi la non – tutelabilità di qualsiasi musica, ancor prima di essere composta.

Chi ha e come è stato decretato ciò, e che conseguenze produce?

Nel secolo scorso, gli accademici (perlopiù docenti di Composizione nei Conservatori Statali, da qua il termine “accademici”), ritenendo che tutto ciò che si poteva “dire” (comporre) era già stato “detto” (composto) hanno proposto un nuovo linguaggio musicale, denominandolo “musica (colta) contemporanea”, totalmente sconosciuto ai non musicisti di formazione… accademica (e sconosciuto o comunque non “riconosciuto” dalla larghissima parte di questi ultimi) con il quale hanno inteso superare tale linguaggio, “inventandone” uno tanto nuovo quanto totalmente sconosciuto alla pressoché totalità degli italiani.

Agli accademici di cui sopra, in virtù della loro invidiabile posizione, le Istituzioni hanno da decenni riconosciuto l’essere “portatori” della massima Conoscenza Musicale, oltre a renderli letteralmente milionari, con fondi esclusivamente pubblici e in totale assenza di mercato, con l’esercizio delle loro “innovative ed incommensurabili” composizioni contemporanee.

Ecco che si capisce già molto: nulla di tutto ciò avrebbero conseguito, se non decretando il “tutto già detto” e facendone conseguire il loro nuovo “lungimirante” linguaggio musicale, decisamente ben remunerato (dai soli Enti Pubblici) con l’inevitabile risultato di rendere in – tutelata la musica di chi il mercato lo muove, eccome.

Quello che noi comuni mortali dobbiamo sapere, ed in particolare devono sapere le decine di migliaia di autori “leggeri”, è che il “modus operandi” delle Cause di plagio è dunque pesantemente, se non totalmente determinato dalle “linee guida” di tali “entità sconosciute ma imperanti”, visto che sono loro ad assumere spessissime volte l’incarico di CTU (il perito incaricato dal Tribunale) e di CTP (Perito di Parte)…e guarda caso questi Grandi Maestri vengono puntualmente assoldati dalla parte denunciata, la quale, specie in presenza di plagio reale, necessita di una sicura “via di fuga”.

Nelle cause di plagio, in che modo viene dimostrata l’assenza di originalità della musica del denunciante?

I periti suddetti, procedono a “scovare” tutta una serie di musiche antecedenti entrambe le composizioni oggetto della Causa, trovandone sempre a dozzine con stessa melodia (particolare non secondario, come chiarirò) arrivando così quindi a dichiarare la totale assenza del “requisito di originalità musicale”.

Inutile dire che, stante questa prassi operativa, qualsiasi denunciante sia inesorabilmente destinato a perdere la Causa e ad essere deriso.

Personalmente ritengo vergognoso tale modus operandi, per i seguenti due principali motivi

1) In sede di perizie di comparazione musicale, portando in dote tutti i precedenti musicali come sopra descritto, i quali per altro coincidono sia con la musica del denunciato che del denunciante (in caso contrario, fossero diverse, non servirebbe nulla di tutto ciò), non si capisce come solo quella del denunciante sia – puntualmente – ritenuta priva di originalità, ma non quelle innanzitutto del denunciato, in virtù della totale corrispondenza musicale, concordata e assodata, come già detto, fra tutti i Periti in Causa (con tutte quelle che dovrebbero essere le conseguenze del caso, in carico ad ENTRAMBE le composizioni) e di tutte le melodie “richiamate” come già spiegato, le quali, per il rispetto che si deve all’intelligenza, si asserisce (ovviamente in modo “occulto”, cioè non certo evidenziando questa evidenza imbarazzante) come anch’esse* non rispondano al requisito di originalità, se non come ultima opzione possibile quella di rappresentare la possibilità di veri e propri plagi.

* Queste melodie corrispondenti totalmente fra loro stesse e con le musiche oggetto della Causa, portate in “dote” al fine di alienare le musiche dei denuncianti, sono spesse volte (anzi, quasi sempre) dei Grandi Compositori della storia della Musica (Mozart, Bach, Beethoven, etc.).

In ultima analisi, l’unica cosa che viene conseguita con questa “interessante operazione” è quella di svilire (per non dire ben di peggio) questi Grandi Compositori, ma al contempo posti, sempre dagli stessi accademici, (ma in ben altri contesti, s’intende), come esempi di inarrivabile e quasi innaturale levatura musicale.

Mi si contesta naturalmente come questi innegabilmente Grandi Compositori della Musica Colta non si siano limitati alla composizione dei brevi frammenti melodici sopra richiamati, i quali sono semplicemente estrapolati da composizioni musicali di ben più ampio – a dir poco – respiro.

Rispondo in modo chiaro e soprattutto coerente, come segue:

fatte le opportune differenziazioni fra le Grandi Composizioni colte e le moderne canzoni più o meno banali (e ve ne sono a migliaia per nulla banali, tutt’altro), come è ovvio che un elemento melodico, utilizzato identicamente all’interno di decine di Grandi Composizioni, nulla inficia circa l’originalità e l’inestimabile levatura di tali composizioni, lo stesso elemento non inficia nulla anche contestualizzato all’interno delle canzoni, se venissero analizzate nella loro totale consistenza (arrangiamento) e non riducendo tutto alla sola melodia.

2) Come gli avvocati esperti in diritto d’autore mi insegnano, oltre al già trattato aspetto dell’originalità, il plagio non si determina certo, come anche moltissimi musicisti sono convinti, con il fatto che due musiche siano anche identiche, bensì dimostrando, se e quando possibile, con le così definite circostanze fattuali, che la genesi di una musica sia frutto della determinata volontà di copiare un’altra musica.

Esempio reale tratto da numerosi casi dei quali mi sono occupato come CTP (consulente tecnico di parte):

Se un compositore (depositante 1) propone in audizione una sua canzone ad un famoso cantante o editore (depositante 2) e, da lì a breve tali soggetti, senza nemmeno rispondere al proponente, ne facciano conseguire un successo nazionale, corrispondente non solo a livello melodico, ma a livello di totale consistenza musicale con la musica proposta dal depositante 1, ma firmata e depositata da altri autori, i quali ne conseguano introiti milionari, non vi è e non può esserci alcuna ragione di “originalità” che possa privare il depositante 1 di tutte le SUE spettanze economiche e artistiche (firma del brano), visto che, senza la proposta iniziale, tale brano non avrebbe semplicemente mai visto la luce e nessun guadagno (oltre a vana gloria) sarebbe mai stata conseguita, al di là di ogni possibile ragione o argomentazione contraria, al contrario, a fronte di un’evidenza che travalica ogni ragionevole dubbio.