A COSA SERVE DEPOSITARE LO SPARTITO ALLA SIAE
Articolo pubblicato a Dicembre 2016 (aggiornamento Novembre 2017)
In questo articolo tratto unicamente l’aspetto della tutela dell’opera e non quello della rendicontazione dei diritti d’autore.
Con la nuova procedura di deposito online della SIAE di per sé più che apprezzabile (e con le idiozie che vi “garantiscono” certe società pseudo “alternative siae“) è stato indicato (e reso operativo) dalla Siae stessa che, a differenza del deposito con le vecchie procedure, depositando online sarebbe stato sufficiente il solo mp3, lasciando facoltativo il deposito dello spartito.
Per i motivi che andrò ad illustrare di seguito, questo può arrecare un danno con potenziali conseguenze devastanti ai loro associati e mandanti, cioè a voi autori/compositori, se non viene indicata nella procedura del deposito online l’importanza fondamentale di abbinare all’mp3 anche lo spartito e FATTA ADEGUATA INFORMAZIONE dalla Siae stessa, che il mancato deposito dello spartito/partitura CORRETTO E FEDELE ALLA COMPOSIZIONE EFFETTIVA, abbinato ma NON sostituito dall’ mp3, possa portare a CONSEGUENZE DEVASTANTI per il titolare della composizione depositata (e ben venga l’associazione partitura – mp3, proprio perché permette di verificare tale correttezza e corrispondenza, tolti i casi di musica intrascrivibile che da sempre si depositano con il solo audio, per ovvie ragioni). Vediamo i motivi, enormi, di ciò che abbiamo detto.
L’unica ragione per cui si fa un deposito è tutelare l’opera dai plagi, fin qua siamo tutti d’accordo. Il deposito del solo mp3 comprova il momento della sua creazione e la titolarità della stessa, ma non serve a nulla in merito ai motivi per cui è stato depositato: tutelarsi dai plagi e DIFENDERSI da eventuali ACCUSE di plagio a cui non vi potrete sottrarre, ma unicamente DIFENDERE. Anzi come già detto e spiegherò meglio più avanti, il deposito del solo mp3 rappresenta un potenziale danno con conseguenze devastanti per l’autore (e lo diventa nel momento in cui si realizzano le finalità stesse per le quali è stato depositato).
Bisogna capire (e sapere) cosa succede in caso di denuncia per plagio, che ricordo non parte solo da una persona verso un’ altra, ma come ovvio possiamo anche subirla dalla sera alla mattina, trovandoci nostro malgrado in tribunale a difenderci da un’ accusa di ordine penale. Come funziona a questo punto?
Il giudice, che ovviamente non sa nulla di musica (e non è suo compito saperne), nomina il CTU (consulente tecnico d’ufficio, un perito insomma) ed ognuna delle due parti in causa, come per qualsiasi altro genere di causa giudiziaria, nomina il suo perito di parte (CTP). Il CTU svolgerà la comparazione musicale, sulla base della quale il giudice emetterà la sentenza, in considerazione anche delle “circostanze fattuali” che proverebbero le eventuali corrispondenze musicali messe in luce dal CTU, essere frutto non del caso ma del dolo. Ed in merito il CTU non ha e non può avere alcuna competenza in merito.
Sulla base di cosa i periti eseguono la loro perizia comparativa fra le due composizioni oggetto della causa? Sicuramente non sull’aria, e la musica (quella che noi ascoltiamo, per intenderci) è aria vibrante! Nei tribunali servono prove inconfutabili, non si può portare l’aria come prova! Da qua l’importanza fondamentale dello spartito, senza il quale, per quanto spiegato finora, non si tutela un bel niente e addirittura succede molto, molto, molto peggio.
Fonti e personalità autorevoli mi dicono che in tutto il mondo oramai funziona così (si deposita il solo mp3), MA al contempo precisano che quello che sostengo io (importanza fondamentale dello spartito), è OVVIO e cioè: “Le perizie si fanno e si faranno sempre facendo una ‘radiografia’ – analisi comparativa – fra le due composizioni oggetto del contenzioso”.
Ancora mi si dice (parole scrittemi nero su bianco e pubblicamente da un noto avvocato del settore): “Gli spartiti – in sede di causa per plagio musicale – ce li siamo sempre trascritti noi, senza guardare più di tanto lo spartito depositato in Siae”.
La loro motivazione è che gli spartiti depositati sono quasi sempre “spazzatura musicale” (e purtroppo confermo), ma la soluzione di questo “inconveniente” non può certo essere che sia il CTU a trascrivere lo spartito, con tutto ciò che può conseguire da questo “modus operandi” che cerco di spiegare nel presente articolo, ed ancor prima per motivi ben più importanti e facilmente intuibili.
Il “discorso siae” è relativo unicamente alla corretta informazione, il “resto” non dipende assolutamente da lei, ma come si capisce, c’è molto altro
Sottolineo che evidentemente quest’ultimo aspetto (molto grave, a mio avviso e di molti artisti noti che mi stanno supportando) non è un discorso che riguarda solo la Siae. Da parte sua sarebbe sufficiente che facesse corretta informazione come ampiamente scritto e come mi era stato “garantito” che avrebbero fatto ma non è stato (per ora):
nella procedura online, segnalare l’importanza fondamentale di allegare lo spartito/partitura CORRETTI, magari spiegandone i motivi, non si chiedono miracoli! Fatto quello, ognuno naturalmente è libero di fare ciò che vuole, però appunto in modo informato.
Quello che invece si va via via delineando, mi pare di poter dire che vada ben oltre, fuoriuscendo dall’ambito Siae e coinvolgendone “altri”.