DIFFERENZA FRA EDITORE MUSICALE E ETICHETTA DISCOGRAFICA
Cominciamo a dire che ci stiamo interfacciando con due “entità” ben precise:
chi è l’editore musicale e di cosa si occupa?
Cosa si intende per “etichetta discografica”?
Quali le differenze?
Spesso un editore ha una propria etichetta, ma questo non toglie che le due “entità”, abbiano funzioni e scopi totalmente differenti.
L’editore musicale
Prima cosa da sapere: stipulare un contratto con un editore musicale, significa CEDERE TUTTI I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE di una o più composizioni musicali.
Se non diversamente sottoscritto nel contratto, tale cessione si intende PER SEMPRE.
Ma cosa significa “cedere in edizione” un’opera? Significa cedere i diritti di OGNI tipo di utilizzo che ne potrà conseguire; significa che per ogni tipo di utilizzo, non sarà più l’autore a decidere in autonomia, ma dovrà sempre valutare ogni decisione con il suo editore e che quest’ultimo avrà potere decisionale… In altre parole, giusto per essere più chiari, significa non essere più padroni di quell’opera!
Naturalmente gli Autori/Compositori ne saranno sempre i “titolari” (ci mancherebbe altro!) e al momento della stipula del contratto stabiliranno con l’editore la suddivisione delle percentuali dei diritti d’autore, ma non saranno più gli “amministratori” delle loro opere cedute in edizione.
Scopo e funzioni delle edizioni musicali
A cosa serve l’editore musicale?
Il suo compito, a fronte dell’avvenuta cessione di un’opera, è quello di lavorare e/o effettuare investimenti, allo scopo di promuovere l’utilizzo e la diffusione dell’opera stessa nelle realtà e verso gli utilizzi più diversi, con l’unico obbiettivo di conseguirne dei guadagni.
Scopo e funzioni dell’etichetta discografica
Naturalmente è quello di effettuare la produzione musicale, il “vecchio” disco o come lo si può definire oggigiorno “disco liquido” (digitale) da promuovere/sfruttare/commercializzare attraverso i vari canali, pagando i diritti d’autore alla collecting che amministra tali diritti, la quale li assegnerà, nelle percentuali stabilite, agli autori e all’editore.
Già da questo si capisce quindi quanto siano diverse le due “entità”.
Il contratto di Edizioni Musicali (cessione editoriale)
Nel contratto che si andrà a stipulare e sottoscrivere fra l’editore e il compositore/autore, ognuna delle due parti dovrà assumere in modo preciso i relativi impegni:
il compositore/autore, oltre a CEDERE TUTTI I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE delle composizioni oggetto del contratto, che come abbiamo capito di fatto corrisponde a dire che l’editore diventa il “padrone” delle composizioni stesse, si dovrà assumere impegni ben precisi, conseguenti a quelle che saranno le OFFERTE poste in essere dall’editore, che dovranno essere esposte in modo assolutamente chiaro e preciso, evitando frasi del genere:
“L’editore si impegna a lavorare per promuovere efficacemente le composizioni oggetto del presente contratto in ambito televisivo, discografico, concertistico, pubblicitario…”
Al contrario dovrà esprimersi per esempio così:
“L’editore, grazie al lavoro di promozione e agli investimenti che effettuerà, nonché grazie ai rapporti di collaborazione in essere con Artisti (possibilmente noti), agenzie di spettacolo e di produzioni discografiche, cinematografiche, televisive, GARANTISCE di procurare e/o produrre, nell’arco temporale di…. quanto segue:
1) individuare ed ottenere la disponibilità di un Artista noto/a, al quale verrà affidata l’interpretazione di una delle canzoni oggetto del presente contratto, con quanto potrà conseguire nell’ottica della massima diffusione/sfruttamento della stessa
2) produzione discografica con X numero di brani, specificando anche il tipo di produzione che verrà posta in essere (studio di registrazione con musicisti turnisti – VST – ecc.), tipo di distribuzione/vendita, ecc.
3) altre possibili offerte e garanzie.
Naturalmente, come dicevo, il cedente dovrà garantire di rendersi totalmente disponibile ad assicurare il proprio lavoro ed eventualmente la propria presenza per tutto ciò che consegue ai reciproci impegni ed obblighi assunti, che per l’autore potranno essere, sempre a titolo di esempio: la composizione di un determinato numero di brani in un determinato arco temporale, seguendo le indicazioni tecnico/musicali impartite; la partecipazione come autore ed eventualmente interprete agli eventi promozionali che l’editore organizzerà, ecc.
Tutto ciò che da parte dell’editore dovesse andare in direzione contraria, non sarebbe nemmeno da prendersi in considerazione, a meno che non si accettino condizioni penalizzanti e che non assicurino alcunché, sempre tenuto presente che la cessione di tutti i diritti di utilizzazione di una o più composizioni, se non diversamente specificato, è per sempre. Ciò vuol dire che se ci si affida a “mani sbagliate”, di quelle composizioni, in futuro potremmo non poterne più disporre come vorremmo, o, nel migliore dei casi, condivideremo con l’editore gli introiti che conseguiranno anche solo esclusivamente dal nostro operato.
E’ vero che esistono particolari procedure secondo cui, senza scendere in tecnicismi, dopo un lungo periodo di tempo (si parla di 20 anni!), nel caso in cui l’editore non abbia ottemperato agli obblighi assunti o semplicemente abbia lasciato le composizioni nel “cassetto” senza fare alcunché, l’autore può intentare il recupero della proprietà dell’opera, ma è chiaro che prevenire, è molto ma molto meglio che curare!